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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI REGIONALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, comprensiva degli Allegati 1, 2, 3 e 4, disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione, e detta le linee generali d' indirizzo per la razionalizzazione della rete.
2. Essa costituisce attuazione del RDL 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367 Sito esterno, del RD 20 luglio 1934, n. 1303, del DL 26 ottobre 1970, n. 745 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034 Sito esterno, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 Sito esterno, e della lett. a) dell'art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè dell'art. 5 del DL 29 marzo 1993, n. 82 Sito esterno, convertito nella Legge 27 maggio 1993, n. 162 Sito esterno.
Art. 2
Finalità
1. La Regione, nell'azione per la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, persegue le seguenti finalità:
a) miglioramento del servizio all'utente, inteso come un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta di servizi alla persona e al mezzo su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle tipologie minime d' impianto;
b) aumento dell'economicità del sistema di distribuzione nel suo complesso, anche mediante riduzione del numero d' impianti;
c) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni d' interesse storico, artistico e ambientale;
d) chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione e lo snellimento del traffico;
e) salvaguardia dell'interesse pubblico corrispondente alle finalità di "pubblica utilità" che determinati impianti rivestono in specifici ambiti territoriali;
f) razionalizzazione della rete degli impianti ad uso privato;
g) favorire una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti evitando concentrazioni geografiche e con una equilibrata presenza di tipologie di impianti e di servizi offerti alla collettività.
Art. 3
Disciplina attuativa
1. Le norme, gli indirizzi e i criteri necessari per dare attuazione alla presente legge e alle direttive governative sono contenuti negli Allegati 1, 2, 3 e 4. Tali Allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.
2. In particolare le norme, gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1 definiscono:
a) la rete di distribuzione, gli elementi che la costituiscono e le ragioni di interesse pubblico che giustificano la presenza di un impianto su un determinato territorio;
b) le tipologie minime di impianto;
c) la superficie minima di servizio;
d) la distanza minima fra impianti;
e) le zone omogenee comunali;
f) le condizioni, le modalità e le procedure da seguire per il rilascio e il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Consiglio regionale determina i criteri localizzativi e tipologici degli impianti nell'ambito delle previsioni del Piano territoriale regionale.
Art. 4
Sistema informativo
1. Al fine di poter trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete di distribuzione di carburanti e per consentire la costante verifica degli elementi conoscitivi in rapporto alla razionalizzazione medesima, la Regione si dota di un apposito sistema informativo in ordine agli elementi strutturali, commerciali, funzionali di ogni impianto, nonchè i suoi rapporti con il territorio.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 1 utilizzando appositi moduli, forniti dall'Assessorato regionale competente, e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della normativa vigente.

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