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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Le Leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45, e 17 giugno 1993, n. 27, sono abrogate.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province costituiscono le Commissioni di cui all' art. 7.
3. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle Province, sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.
4. Le domande per il rilascio di nuove concessioni, di autorizzazioni al potenziamento, trasferimento o concentrazione di impianti, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinate dalla previgente normativa, purchè siano stati acquisiti tutti i prescritti poteri.

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