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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI REGIONALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, comprensiva degli Allegati 1, 2, 3 e 4, disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione, e detta le linee generali d' indirizzo per la razionalizzazione della rete.
2. Essa costituisce attuazione del RDL 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367 Sito esterno, del RD 20 luglio 1934, n. 1303, del DL 26 ottobre 1970, n. 745 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034 Sito esterno, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 Sito esterno, e della lett. a) dell'art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè dell'art. 5 del DL 29 marzo 1993, n. 82 Sito esterno, convertito nella Legge 27 maggio 1993, n. 162 Sito esterno.
Art. 2
Finalità
1. La Regione, nell'azione per la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, persegue le seguenti finalità:
a) miglioramento del servizio all'utente, inteso come un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta di servizi alla persona e al mezzo su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle tipologie minime d' impianto;
b) aumento dell'economicità del sistema di distribuzione nel suo complesso, anche mediante riduzione del numero d' impianti;
c) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni d' interesse storico, artistico e ambientale;
d) chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione e lo snellimento del traffico;
e) salvaguardia dell'interesse pubblico corrispondente alle finalità di "pubblica utilità" che determinati impianti rivestono in specifici ambiti territoriali;
f) razionalizzazione della rete degli impianti ad uso privato;
g) favorire una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti evitando concentrazioni geografiche e con una equilibrata presenza di tipologie di impianti e di servizi offerti alla collettività.
Art. 3
Disciplina attuativa
1. Le norme, gli indirizzi e i criteri necessari per dare attuazione alla presente legge e alle direttive governative sono contenuti negli Allegati 1, 2, 3 e 4. Tali Allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.
2. In particolare le norme, gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1 definiscono:
a) la rete di distribuzione, gli elementi che la costituiscono e le ragioni di interesse pubblico che giustificano la presenza di un impianto su un determinato territorio;
b) le tipologie minime di impianto;
c) la superficie minima di servizio;
d) la distanza minima fra impianti;
e) le zone omogenee comunali;
f) le condizioni, le modalità e le procedure da seguire per il rilascio e il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Consiglio regionale determina i criteri localizzativi e tipologici degli impianti nell'ambito delle previsioni del Piano territoriale regionale.
Art. 4
Sistema informativo
1. Al fine di poter trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete di distribuzione di carburanti e per consentire la costante verifica degli elementi conoscitivi in rapporto alla razionalizzazione medesima, la Regione si dota di un apposito sistema informativo in ordine agli elementi strutturali, commerciali, funzionali di ogni impianto, nonchè i suoi rapporti con il territorio.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 1 utilizzando appositi moduli, forniti dall'Assessorato regionale competente, e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della normativa vigente.
Titolo II
FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE
Art. 5
Piani provinciali di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione
1. Le Province concorrono all'attuazione organica e coordinata delle norme, degli indirizzi e dei criteri di cui all' art. 3 mediante la predisposizione di Piani di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione.
2. Le previsioni di tali piani diventano efficaci se recepite nei Piani infraregionali previsti dall'art. 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36, in materia di programmazione e pianificazione territoriale, nonchè nei Piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
Art. 6
Contenuto dei Piani provinciali di settore
1. I Piani provinciali di settore di cui all'art. 5 devono in particolare:
a) contenere la mappa degli impianti esistenti ed operanti in ciascuna area, nonchè il dimensionamento della rete degli impianti ad uso privato;
b) determinare i casi d' incompatibilità tra impianti e territorio;
c) individuare le aree di maggiore concentrazione di impianti e le aree di maggiore carenza del servizio, ove indirizzare i trasferimenti di impianti da altre aree caratterizzate da un eccesso di impianti;
d) determinare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento alla nuova viabilità in fase di realizzazione o di progetto;
e) favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburante per autotrazione con altre attività di servizi al mezzo;
f) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale del servizio sul territorio in ordine agli impianti di distribuzione di gpl e metano;
g) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale sul territorio della apparecchiature self - service pre - pagamento con particolare riferimento ai comuni sprovvisti d' impianti di distribuzione.
Art. 7
Commissione consultiva provinciale distributori carburanti
1. E' istituita, presso ogni Provincia, una Commissione consultiva per i distributori di carburanti composta da:
a) il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o un Assessore suo delegato, che la presiede;
b) un tecnico del settore viabilità o trasporti della Provincia designato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;
c) due rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d' Italia), sezione Emilia - Romagna;
d) un rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazione Comuni Comunità ed Enti Montani), sezione Emilia - Romagna, ad esclusione della Provincia di Ferrara;
e) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
f) due rappresentanti dell'Unione petrolifera, di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico;
g) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all' ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;
h) due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;
i) un rappresentante dell'Automobil Club Italiano (ACI);
l) un rappresentante dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
m) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di metano;
n) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di gpl;
o) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio.
2. Il Presidente della Provincia nomina i membri effettivi e i supplenti su designazione delle amministrazioni, enti e organismi interessati.
3. La Commissione dura in carica quattro anni.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare il Sindaco del Comune o suo delegato qualora si tratti di argomento interessante il Comune medesimo.
5. Il Presidente della Commissione provinciale può scegliere il Segretario della Commissione medesima fra il personale della Amministrazione provinciale.
6. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato di norma almeno quindici giorni prima di ciascuna seduta.
7. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza e rimborsi spese a carico del bilancio regionale.
8. Le Province sono subdelegate ad esercitare le funzioni amministrative relative al funzionamento delle Commissioni stesse e alla predisposizione dei Piani provinciali di cui all'art. 5.
Art. 8
Compiti della Commissione provinciale distributori carburanti
1. Spetta alla Commissione consultiva distributori carburanti:
a) collaborare alla predisposizione del Piano di cui all'art. 5 ed esprimere un parere prima della sua adozione;
b) esprimere il parere sulle richieste pervenute dai Comuni relativamente alle domande concernenti il rilascio di concessioni per nuovi impianti, per trasferimento o concentrazioni di impianti, nonchè per potenziamenti di impianti preesistenti;
c) elaborare e proporre ai Comuni interessati per la approvazione un piano dei turni di riposo infrasettimanali, domenicali e festivi degli impianti stradali di carburanti secondo i criteri regionali;
d) esprimere parere sulle proposte presentate dai Comuni in merito alle modifiche degli orari e sulle singole variazioni dei turni di riposo di cui alla lett. c);
e) elaborare e proporre ai Comuni interessati per l'approvazione un piano di distribuzione territoriale degli impianti operanti con il servizio notturno.
2. I pareri di cui alla lett. b) e alla lett. d) del comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso detto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del Comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni due anni la Commissione opera una verifica dello stato di attuazione del Piano provinciale di settore.
Art. 9
Funzioni comunali
1. I Comuni esercitano, ai sensi della lett. f) dell'art. 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di concessioni per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
b) il rilascio delle autorizzazioni per i potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di impianti;
c) il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di apparecchiature self - service pre - pagamento;
d) il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento della titolarità di concessioni;
e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;
f) la revoca e la decadenza della concessione;
g) il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti;
h) la nomina della Commissione per il collaudo degli impianti.
2. I Comuni sono subdelegati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni, di durata decennale, per gli impianti di carburanti per autotrazione ad uso privato.
3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni ai sensi della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alla presente legge.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di localizzazione, dimensionamento e caratteristiche degli impianti di distribuzione di carburante, contenute nelle " Norme, indirizzi e criteri generali in materia d' impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di rilascio della concessione edilizia ovvero di autorizzazione edilizia previste dalla LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
Art. 10
Spese per l'esercizio delle funzioni sub - delegate
1. Per fare fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni sub - delegate alle Province e ai Comuni, al Giunta regionale provvede nell'ambito delle quote, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province e dai Comuni, del fondo regionale, previsto dall'art. 1 della LR 28 dicembre 1992, n. 51, ripartito secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Le Leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45, e 17 giugno 1993, n. 27, sono abrogate.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province costituiscono le Commissioni di cui all' art. 7.
3. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle Province, sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.
4. Le domande per il rilascio di nuove concessioni, di autorizzazioni al potenziamento, trasferimento o concentrazione di impianti, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinate dalla previgente normativa, purchè siano stati acquisiti tutti i prescritti poteri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 agosto 1994

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