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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 34

MODIFICHE ALLA LR 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 3
Modifica all'art. 63 " Disposizioni transitorie e finali " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
1.
All'art. 63 della LR n. 8 del 1994 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente. ".

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