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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 34

MODIFICHE ALLA LR 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 36 " Modalità di iscrizione " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 2 - Modifiche all'art. 61 " Sanzioni " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 3 - Modifica all'art. 63 " Disposizioni transitorie e finali " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 36 " Modalità di iscrizione " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
1.
I commi 1, 2, e 3 dell'art. 36 della LR n. 8 del 1994 sono così sostituiti:
"1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC (Ambiti territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell' art. 35 presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.
2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Per la stagione venatoria 1994/ 95 tale data di trasmissione decorre dal quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del Comitato direttivo dell'ATC medesimo. Il Comune di residenza annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio dello stesso. ".
Art. 2
Modifiche all'art. 61 " Sanzioni " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
1.
La lett. v) del comma 1 dell'art. 61 della LR n. 8 del 1994 è così sostituita:
"v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 100.000 a Lire 600.000; ".
2.
Il comma 5 dell'art. 61 della LR n. 8 del 1994 è così sostituito:
"5. Se ogni violazione di cui al presente articolo viene nuovamente commessa, la relativa sanzione è raddoppiata. In caso di ulteriore violazione, la sanzione è triplicata. ".
Art. 3
Modifica all'art. 63 " Disposizioni transitorie e finali " della LR 15 febbraio 1994, n. 8
1.
All'art. 63 della LR n. 8 del 1994 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente. ".
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1994

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