LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35
NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994
Art. 1
Delega di funzioni
1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993 .
2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 .