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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35

NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 1
Delega di funzioni
1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993 Sito esterno.
2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno.

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