LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35
NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994
Art. 2
Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade
1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.