LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35
NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994
Art. 3
Sostituzione
1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui all'art. 2, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.