LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35
NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994
Art. 6
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.