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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

INDICE

Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Ordinamento tariffario
Art. 3 - Tipologie dei titoli di viaggio e tariffe
Art. 4 - Oggetto degli interventi
Art. 5 - Concessione di contributi
Art. 6 Sub - concessione di servizi e accordi di servizio
Art. 7 - Ulteriori modifiche alla LR 16 giugno 1984, n. 33
Art. 8 - Sanzioni amministrative
Art. 9 - Abrogazioni
Art. 10 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1.
Dopo il primo comma dell'art. 1 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
" Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e gestione del trasporto pubblico locale. ".
Art. 2
Ordinamento tariffario
1.
L'art. 23 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
" Art. 23
1. La Giunta regionale determina i criteri e i fattori che regolano l'ordinamento tariffario del trasporto pubblico locale, per perseguire le seguenti finalità:
a) raccordare, attraverso obiettivi minimi di rapporto ricavi/ costi e/ o di introiti coerenti con la programmazione regionale, il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio;
b) semplificare le tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;
c) utilizzare moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;
d) tendere all'armonizzazione tariffaria intermodale. ".
Art. 3
Tipologie dei titoli di viaggio e tariffe
1.
L'art. 24 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
" Art. 24
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle prescrizioni previste nelle leggi in materia, stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico locale ordinari urbani, di bacino ed interbacino. Le determinazioni della Giunta sono assunte anche tenuto conto delle proposte delle aziende, delle imprese, degli enti e degli organismi territoriali competenti.
2. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma le tariffe urbane sono fissate dai Comuni e le tariffe di bacino ed interbacino sono fissate da aziende, consorzi e imprese.
3. Le tariffe integrate sia di tipo zonale che relative a diversi modi di trasporto o ad altri servizi per la modalità, sono fissate dalla Giunta regionale sentiti gli Enti competenti.
4. Le determinazioni dei soggetti di cui al secondo comma che stabiliscono livelli tariffari inferiori ai minimi devono contestualmente provvedere alla copertura delle minori entrate con oneri a proprio carico. ".
Art. 4
Oggetto degli interventi
1.
Dopo il primo comma dell'art. 37 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
Art. 5
Concessione di contributi
1.
Nel numero 1 del primo comma dell'art. 38 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni le lettere a) e b) sono così sostituite:
"a) all'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto persone;
b) alla realizzazione e ammodernamento di sedi, di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con relative attrezzature. ".
2.
L'art. 42 della LR n. 45 del 1979 e successive modificazioni è così sostituito:
" Art. 42
1. La Giunta regionale predetermina, di norma con cadenza triennale:
a) i criteri e metodi per la costruzione di parametri oggettivi di riparto dei contributi;
b) le modalità di controllo successivo alla concessione;
c) le fattispecie e le modalità di revoca dei contributi.
2. La Giunta regionale ripartisce, annualmente, i contributi sulle spese di gestione da concedere ai soggetti che esercitano servizi pubblici di linea ordinari per il trasporto persone. Tale ripartizione è effettuata in relazione ai parametri oggettivi, di cui alla lettera a) del precedente comma, calcolati sulla base degli elementi di gestione dell'esercizio relativo all'ultimo consuntivo approvato.
3. L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata in rate mensili anticipate.
4. Fino all'adozione del provvedimento di riparto annuale dei contributi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale. Tali acconti devono essere proporzionali alle somme erogate nel precedente esercizio.
5. Le deliberazioni di concessione dei contributi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".
3.
L'art. 43 della LR n. 45 del 1979 è così sostituito:
" Art. 43
1. Le domande di concessione dei contributi sono inoltrate alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti o al Comitato circondariale di Rimini che sono tenuti a trasmetterle alla Regione con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
2. I soggetti interessati sono tenuti, pena l'esclusione dalla concessione dei contributo, ovvero la decadenza dai medesimi, a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli e relative istruzioni a tal fine predisposti dalla Giunta regionale.
3. Gli enti che abbiano concesso o comunque istituito servizi pubblici di linea per il trasporto persone sono tenuti a trasmettere, su richiesta del servizio regionale competente, dati, informazioni e documentazione sullo stato di gestione dei servizi soggetti alla propria vigilanza. ".
Art. 6
Sub - concessione di servizi e accordi di servizio
1.
Dopo l'art. 5 della LR 16 giugno 1984, n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
" Art. 5 bis
Sub - concessione dei servizi
1. Il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale con una offerta di servizio superiore al milione di chilometri annui può dare in sub - concessione, previo assenso dell'ente concedente, fino ad un massimo di un terzo dei propri servizi ad altra impresa, semprechè l'esecuzione in sub - concessione del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza.
2. La sub - concessione è accordata, nel rispetto delle procedure previste per gli appalti di pubblici servizi, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ed è comunicata al servizio regionale competente.
Art. 5 ter
Accordi di servizio
1. La Giunta regionale può stipulare con i rappresentanti degli enti locali proprietari e delle aziende, imprese o loro consorzi, accordi di servizio per l'esercizio dei servizi loro concessi.
2. Gli accordi devono prevedere specificatamente l'individuazione del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, i contributi, come determinati ai sensi dell'art. 42 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, gli obiettivi di introiti tariffari, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie aggiuntive degli Enti locali, nonchè l'individuazione gli eventuali servizi affidati in sub - concessione. ".
Art. 7
Ulteriori modifiche alla LR 16 giugno 1984, n. 33
1.
Il primo comma dell'art. 2 è così sostituito:
2.
Il terzo comma dell'art. 2 è così sostituito:
" Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2 del terzo comma dell'art. 2 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 sono accordate nel rispetto delle leggi in materia. Nel caso in cui si proceda a trattativa privata viene effettuata una previa gara ufficiosa per il confronto delle offerte. ".
3.
Nel quarto comma dell'art. 2 la parola " ordinari " è sostituita dalle seguenti parole:
" pubblici di linea per trasporto persone. ".
4 Il numero 4) del primo comma dell'art. 3 è soppresso.
5.
Alla fine del secondo comma dell'art.3 sonop aggiunte le seguenti parole:
" previa richiesta di attestazione agli enti e agli uffici competenti circa la idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
6.
L'art. 4 è così sostituito:
" Art. 4
1. Ai sensi della presente legge si intende per linea un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea. ".
7.
Alla fine del primo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole:
" , idonee, nel complesso, a soddisfare esigenze di mobilità su una determinata relazione o direttrice di viaggio ".
8. I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati.
9.
Nel primo comma dell'art. 8 le parole " di cui alla LR 1 dicembre 1979, n. 45, come modificata dalla LR 1 febbraio 1982, n. 7 " sono sostituite dalle seguenti:
" di esercizio ".
10. I commi secondo e terzo dell'art. 12 sono abrogati.
11. Nel quinto comma dell'art. 23 la parola " linea " è sostituita dalla parola " concessione ".
Art. 8
Sanzioni amministrative
1.
Nel comma 1 dell'art. 1 della LR 29 maggio 1987, n. 4 e successive modificazioni le parole " non inferiore a Lire venticinquemila e non superiore a Lire centocinquantamila " sono sostituite dalle seguenti:
" non inferiore a Lire trentamila e non superiore a Lire centottantamila ".
2.
Nel comma 3 dell'art. 1 della LR n. 4 del 1987 e successive modificazioni la parola " minima " è sostituita dalle seguenti parole:
" di un terzo dell'importo minimo della sanzione prevista al comma 1 ".
3.
Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della LR n. 4 del 1987 è aggiunto il seguente periodo:
" 4. Su detto importo è operata la riduzione ad un terzo, prevista dall'art. 13 della LR 28 aprile 1984, n. 21. ".
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 36 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni.
Art. 10
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1994

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