LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994
Art. 1
Finalità
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di indennità, di valori e di interessi culturali.