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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 8
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1. Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli, la Regione assegna annualmente dei premi.
2. A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi agli organi collegiali.
3. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
4. I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.

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