Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 12/07/2023 | |
2. | ![]() | 28/12/2021 | |
3. | ![]() | 26/11/2020 | |
4. | ![]() | 01/08/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994
Art. 8
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1. Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli, la Regione assegna annualmente dei premi.
2. A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi agli organi collegiali.
3. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
4. I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.