LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Azioni programmatiche
Art. 3 - Programma triennale degli interventi
Art. 4 - Destinatari dei contributi regionali
Art. 5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
Art. 6 - Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province
Art. 7 - Iniziative della Regione
Art. 8 - Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
Art. 9 - Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
Art. 10 - Decadenza e revoca dei contributi
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Abrogazione e modificazione di norme regionali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di indennità, di valori e di interessi culturali.
Art. 2
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
Art. 3
Programma triennale degli interventi
1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.
2. Il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;
d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.
3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Destinatari dei contributi regionali
1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge sono:
a) istituzioni culturali;
b) associazioni culturali;
c) soggetti pubblici e privati, secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 8.
Art. 5
Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:
a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;
b) progetti che, in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3, vengono presentati da associazioni culturali.
2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) prestare servizi nel campo culturale;
c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;
e) garantire responsabilità di direzione scientifica;
f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di cui al comma 1, lett. b) debbono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
c) svolgere attività culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento dei progetti proposti.
Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere in concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.
Art. 7
Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.
Art. 8
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1. Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli, la Regione assegna annualmente dei premi.
2. A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi agli organi collegiali.
3. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
4. I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.
Art. 9
Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti dal programma triennale.
2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.
3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5. I premi di cui all'articolo 8 sono liquidati in un' unica soluzione ad esecutività della delibera di assegnazione.
Art. 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 12
Abrogazione e modificazione di norme regionali
1. Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della LR 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art. 3 della LR n. 47 del 1988 è abrogato.
2.
Il comma 3 dell'art. 2 della LR 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:
" Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni e i complessi bandistici e corali in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
b) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
c) svolgere attività da almeno un anno. ".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 agosto 1994