Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 01/10/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 09/12/2002
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Art. 1
Finalità
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di indennità, di valori e di interessi culturali.