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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 13

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 1
Finalità
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di indennità, di valori e di interessi culturali.

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