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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 4 bis
Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3.

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