LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.