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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 4 bis

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13. Poi sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.

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