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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato27/06/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato27/07/2018
6. Testo Coordinato20/12/2013
7. Testo Coordinato29/03/2013
8. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 5 bis
Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.
2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.

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