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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 4 bis

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13. Poi sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.

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