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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato18/07/2014
3. Testo Coordinato30/07/2013
4. Testo Coordinato23/12/2010
5. Testo Coordinato30/11/2009
6. Testo Coordinato07/07/2009
7. Testo Coordinato27/07/2005
8. Testo Coordinato28/12/2004
9. Testo Coordinato18/12/2003
10. Testo Coordinato04/06/2003
11. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 7

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma pluriennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

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