LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3Art. 8
(sostituito da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13)
Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:
a)
premi per iniziative culturali;
b)
premi di studio.
2.
I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.
3.
I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.
4.
Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.
5.
Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
6.
I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.