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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/07/2020
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato30/07/2015
5. Testo Coordinato09/12/2002
6. Testo Originale25/08/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 2

(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)

Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;
d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.

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