Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/07/2018 | |
2. | ![]() | 29/12/2015 | |
3. | ![]() | 30/07/2015 | |
4. | ![]() | 09/12/2002 | |
5. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;
d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.