Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/07/2018 | |
2. | ![]() | 29/12/2015 | |
3. | ![]() | 30/07/2015 | |
4. | ![]() | 09/12/2002 | |
5. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4 bis
(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13. Poi sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Interventi strutturali e finanziari
1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.