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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 19
Sostituzione dell'art. 72
1.
L'art. 72 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 72
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 57 entro il termine dell'esercizio costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Costituiscono altres젥conomie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli artt. 61 e 62, verificate dalla struttura della Ragioneria preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie sono disposte dal dirigente della Ragioneria. ".

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