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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato11/01/2021

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 10
1. Nell'art. 8:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione, Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. "
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono esentati dallidentificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto delliscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità allapplicazione del tatuaggio per cause fisiche. ".

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