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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato02/08/2023

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 11
1. Nell'art 11:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè siano trasferiti alle strutture di ricovero. "
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti all'art. 16 o la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o tenere gli animali palesemente incustoditi. ".

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