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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato24/12/2009

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 12
1. Nell'art. 12:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
" Servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina - Istituzione e compiti "
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1 I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali ed assolvono fra l'altro i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 14. ".

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