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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/07/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 19
1.
L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Limitazione delle nascite
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalitè ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale.
2. I Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni protezioniste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite previsti dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all' assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati. ".

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