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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/06/2014
2. Testo Originale30/06/2014
3. Testo Coordinato30/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 24
1.
L'art. 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Sanzioni
1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 6;
b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;
c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 2;
d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;
e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2 bis;
f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, 5 e 26, comma 6;
g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 2;
h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Unità sanitarie locali. ".

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