Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/07/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994
LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41
DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994
Art. 25
1.
E' inserito dopo l'articolo 27 il seguente:
"Art. 27 bis
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonchè per la prevenzione delle violazioni inerenti alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni si avvalgono della collaborazione delle guardie zoofile volontarie designate sia da associazioni che già le prefigurino ai sensi dell'art. 5 del DPR 31 marzo 1979 " Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell' Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", sia da altre associazioni che lo richiedano alla competente Prefettura a norma del Testo Unico di pubblica sicurezza nell' ambito del precitato DPR. Le guardie zoofile volontarie avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza in disciplina della LR 28 aprile 1984, n. 21 e sono qualificate da apposito corso regionale attuato dalla Provincia secondo le indicazioni della Regione. Per avvalersi di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione con le associazioni protezioniste sopra indicate.
2. Le guardie zoofile designate secondo il comma 1, svolgono i loro compiti a titolo volontario nel quadro della convenzione della associazione di appartenenza e di concerto con i Servizi Veterinari della Unità sanitaria locale. ".