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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/04/1999
2. Testo Originale20/08/1976

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 4
1. Nell'art. 3:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) coordinare lazione dei Comuni per listituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti;"
b)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e per i volontari designati dalle associazioni protezionistiche;"
c)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano;"
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dellAmministrazione provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana della provincia e un rappresentante per ciascuna associazione protezionista esistente nella provincia, che ne faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti. ".

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