Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/05/2011 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994
LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41
DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994
Art. 7
1. Nell'art. 5:
a)
sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
"1 bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio Venatorio dell'Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale.
1 ter. L'iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico). ".