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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato26/05/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 7
1. Nell'art. 5:
a)
sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
"1 bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio Venatorio dell'Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale.
1 ter. L'iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico). ".

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