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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 8
1. Nell'art. 6:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso."
b)
è aggiunto dopo il comma 2 il seguente:
"2 bis. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità e di osservare le comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. ".

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