Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 19/02/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994
LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41
DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994
Art. 9
1. Nell'art. 7:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno allanimale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illegibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a farlo ritatuare. ".