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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale19/02/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/10/1994

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Art. 9
1. Nell'art. 7:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità della Regione Emilia - Romagna. ";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno allanimale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illegibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a farlo ritatuare. ".

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