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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 41

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE " NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 10 ottobre 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La LR 25 febbraio 1988, n. 5 è modificata ed integrata ai sensi dei seguenti articoli.
Art. 2
1.
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Principi, generalità e finalità
1. La regione recependo la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni protezioniste interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1, e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenire il randagismo. ".
Art. 3
1. Nell'art. 2:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) realizzare o risanare i canili comunali e comunque garantire la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani;"
b)
è aggiunta, al comma 1, la seguente lettera:
"d bis) assicurare, d'intesa con le Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni protezionistiche, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio. ".
Art. 4
1. Nell'art. 3:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) coordinare lazione dei Comuni per listituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti;"
b)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e per i volontari designati dalle associazioni protezionistiche;"
c)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano;"
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dellAmministrazione provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana della provincia e un rappresentante per ciascuna associazione protezionista esistente nella provincia, che ne faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti. ".
Art. 5
1. Nell'art. 4:
a)
la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"g) collaborano con le Province nellattuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;"
b)
sono aggiunte dopo la lettera h) del comma 1 le seguenti:
"h bis) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 20;
h ter) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate di ricovero, sulla base dei programmi di cui all'art. 20;
h quater) concordano, insieme ai Comuni competenti e alle associazioni e gruppi protezionisti che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà. ".
Art. 6
1.
E' inserito dopo l'art. 4 il seguente:
"Art. 4 bis
Competenze della Regione
1. Per determinare i programmi regionali in attuazione della Legge n. 281 del 1991 Sito esterno e successive modifiche, la Regione, con cadenza almeno annuale, consulta in forma congiunta tutti i Comitati provinciali in particolare in relazione a:
a) iniziative di informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/ 91 Sito esterno e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge 281/ 91 Sito esterno e successive modifiche;
c) piani di risanamento. costruzione e gestione delle strutture di ricovero temporaneo o permanente per cani e gatti ai sensi degli articoli 17 e 18. ".
Art. 7
1. Nell'art. 5:
a)
sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
"1 bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio Venatorio dell'Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale.
1 ter. L'iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico). ".
Art. 8
1. Nell'art. 6:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso."
b)
è aggiunto dopo il comma 2 il seguente:
"2 bis. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità e di osservare le comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. ".
Art. 9
1. Nell'art. 7:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità della Regione Emilia - Romagna. ";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno allanimale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illegibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a farlo ritatuare. ".
Art. 10
1. Nell'art. 8:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione, Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. "
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sono esentati dallidentificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto delliscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità allapplicazione del tatuaggio per cause fisiche. ".
Art. 11
1. Nell'art 11:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè siano trasferiti alle strutture di ricovero. "
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti all'art. 16 o la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o tenere gli animali palesemente incustoditi. ".
Art. 12
1. Nell'art. 12:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
" Servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina - Istituzione e compiti "
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1 I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali ed assolvono fra l'altro i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 14. ".
Art. 13
1. Nell'art. 13:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 12, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, di personale messo a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni protezionistiche. ".
Art. 14
1. Nell'art. 14:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Sindaco, inoltre, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psico - fisico o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi per le spese di mantenimento sul proprietario. "
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente :
"4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelelnati, noncjè l'uso di trappole.".
Art. 15
1. Nell'art. 16:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente. ".
Art. 16
Nell'art. 17:
a)
sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
"1 bis. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione salubre e protetta;
b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d' acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
1 ter. I requisiti e i criteri generali previsti dai commi 1 e 1 bis riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati. ":
Art. 17
Nell'art. 18:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali. "
Art. 18
Nell'art. 19:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I cani e i gatti catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione. ".
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86,87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320, è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità."
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari."
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonchè dall'art. 22.".
Art. 19
1.
L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Limitazione delle nascite
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalitè ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale.
2. I Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni protezioniste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite previsti dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all' assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati. ".
Nell'art. 21:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della collaborazione delle associazioni protezioniste. "
Art. 21
1. Nell'art. 23:
a)
il comma 1 è sostituito al seguente:
"1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dal Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio. ".
Art. 22
1. Nell'art. 25:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionisti, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. ".
Art. 23
1.
L'art. 26 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è natto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d' intesa con le Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni protezioniste possono richiedere al Comune, di intesa con la Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni protezioniste convenzionate, che abbiano frequentato gli appositi corsi regionali.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi Veterinari della Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'articolo 20. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 19. ".
Art. 24
1.
L'art. 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Sanzioni
1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 6;
b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;
c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 2;
d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;
e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2 bis;
f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, 5 e 26, comma 6;
g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 2;
h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Unità sanitarie locali. ".
Art. 25
1.
E' inserito dopo l'articolo 27 il seguente:
"Art. 27 bis
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonchè per la prevenzione delle violazioni inerenti alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni si avvalgono della collaborazione delle guardie zoofile volontarie designate sia da associazioni che già le prefigurino ai sensi dell'art. 5 del DPR 31 marzo 1979 Sito esterno " Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell' Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", sia da altre associazioni che lo richiedano alla competente Prefettura a norma del Testo Unico di pubblica sicurezza nell' ambito del precitato DPR. Le guardie zoofile volontarie avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza in disciplina della LR 28 aprile 1984, n. 21 e sono qualificate da apposito corso regionale attuato dalla Provincia secondo le indicazioni della Regione. Per avvalersi di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione con le associazioni protezioniste sopra indicate.
2. Le guardie zoofile designate secondo il comma 1, svolgono i loro compiti a titolo volontario nel quadro della convenzione della associazione di appartenenza e di concerto con i Servizi Veterinari della Unità sanitaria locale. ".
Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 ottobre 1994

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