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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 44

Utilizzo dei beni dismessi da parte degli enti pubblici dipendenti dalla Regione il Presidente della Giunta regionale promulga

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 11 novembre 1994

Art. 1
1. Gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa istituiti possono alienare, permutare o cedere gratuitamente i loro beni mobili dismessi o dichiarati fuori uso, secondo i propri regolamenti o, in mancanza degli stessi, secondo i regolamenti in vigore per la Regione Emilia - Romagna, ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

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