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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 45

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 11 novembre 1994

Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. L'attività dell'IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'assegnazione di specifico contributo a favore dell'IBACN mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio a norma del comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

Note del Redattore:

La L.R. 26 agosto 1974 n. 46 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995 n. 29.

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