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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 45

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 11 novembre 1994

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Gestione
Art. 3 - Iniziative
Art. 4 - Convenzioni
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle finalità statutarie in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o no con circoscrizioni amministrative e subregionali.
Art. 2
Gestione
1. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla L.R. 26 agosto 1974, n. 46(1), e successive modifiche e integrazioni, il quale opera in collaborazione con le università dell'Emilia-Romagna.
Art. 3
Iniziative
1. La Regione sostiene le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna e del patrimonio letterario dialettale (narrativa, teatro, poesia, canto).
2. Le attività comprendono i seguenti settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attività didattica;
c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della regione nelle loro varie possibilità espressive;
d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
f) costruzioni e incremento di fondi bibliografici e/ o archivi sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattino dei dialetti della regione;
h) ricerche e studi sulla toponomastica.
Art. 4
Convenzioni
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, l'IBACN può:
a) in collaborazione con Province, Comunità Montane, Comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca pubblici e privati enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e di ricerca e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti della regione.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. L'attività dell'IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'assegnazione di specifico contributo a favore dell'IBACN mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio a norma del comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 novembre 1994

Note del Redattore:

La L.R. 26 agosto 1974 n. 46 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995 n. 29.

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