LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47
MODIFICAZIONE DELLA LR 28 FEBBRAIO 1994, N. 12, " INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 18 novembre 1994
INDICE
Art. 1 - Modifica all'art. 4 " Contributi" della LR 28 febbraio 1994, n. 12
Art. 2 - Norma transitoria
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 4 " Contributi" della LR 28 febbraio 1994, n. 12
Art. 2
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della LR 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o già ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potrà comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 novembre 1994