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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 48

Integrazioni alla LR 15 febbraio 1994, n. 9 " Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 1
Interpretazione autentica dell'art. 10 della LR 15 febbraio 1994, n. 9
1. Nelle spese ammissibili per i contributi in conto capitale di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. a) del comma 4 dell'art. 10 della LR n. 9 del 1994 sono da considerarsi comprese anche le spese relative alle prestazioni rese da titolari, collaboratori e personale dipendente, purchè strettamente finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione dei nuovi processi produttivi oggetto della legge. Tali spese sono analiticamente esposte all'atto della presentazione della documentazione di spesa, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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