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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 48

Integrazioni alla LR 15 febbraio 1994, n. 9 " Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 2
Inserimento di nuovo articolo nella LR 15 febbraio 1994, n. 9
1.
Dopo l'art. 11 della LR n. 9 del 1994 è iscritto il seguente articolo:
" Art. 11 bis
AGevolazioni per contratti di locazione finanziaria
1. I contributi relativi alle spese di investimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 vengono concessi anche in relazione ad operazioni di leasing, come concorso al pagamento dei relativi canoni2.
2. Il contributo regionale è determinato a seconda delle tipologie previste dai citati commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo ed è erogato, calcolato in forma attualizzata, in un' unica soluzione dopo la stipula del contratto a valere per uguali quote sui canoni previsti nel contratto di locazione nei limiti previsti nei seguenti commi.
3. I contributi di cui ai commi 1, 2 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di Lit. 70.000.000; i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di Lit. 60.000.000 (elevati a 70.000.000 per le imprese sino a cinquanta dipendenti). I predetti limiti valgono anche cumulativamente, nel caso di contemporanea concessione per il medesimo progetto di contributi ad abbattimento tassi e concorsi a pagamento canoni.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sono finalizzati a ridurre l'incidenza percentuali del costo finanziario della locazione sul valore del bene. Ai fini del presente articolo si intende quale costo finanziario del contratto di leasing la differenza fra il valore della somma di tutti i canoni di locazione e il valore corrente del bene oggetto del contratto. L'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene è calcolato su base annua. I contributi regionali non potranno ridurre tale incidenza di una porzione del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della delibera di concessione dei contributi stessi superiore al:
a) cinquanta per cento per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11;
b) quaranta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8;
c) quarantacinque per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 8;
d) cinquanta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 8. 5. I rapporti fra la Regione e società di leasing sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale. ".

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