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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 48

Integrazioni alla LR 15 febbraio 1994, n. 9 " Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'art. 10 della LR 15 febbraio 1994, n. 9
Art. 2 - Inserimento di nuovo articolo nella LR 15 febbraio 1994, n. 9
Art. 3 - Norma transitoria
Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell'art. 10 della LR 15 febbraio 1994, n. 9
1. Nelle spese ammissibili per i contributi in conto capitale di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. a) del comma 4 dell'art. 10 della LR n. 9 del 1994 sono da considerarsi comprese anche le spese relative alle prestazioni rese da titolari, collaboratori e personale dipendente, purchè strettamente finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione dei nuovi processi produttivi oggetto della legge. Tali spese sono analiticamente esposte all'atto della presentazione della documentazione di spesa, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Art. 2
Inserimento di nuovo articolo nella LR 15 febbraio 1994, n. 9
1.
Dopo l'art. 11 della LR n. 9 del 1994 è iscritto il seguente articolo:
" Art. 11 bis
AGevolazioni per contratti di locazione finanziaria
1. I contributi relativi alle spese di investimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 vengono concessi anche in relazione ad operazioni di leasing, come concorso al pagamento dei relativi canoni2.
2. Il contributo regionale è determinato a seconda delle tipologie previste dai citati commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo ed è erogato, calcolato in forma attualizzata, in un' unica soluzione dopo la stipula del contratto a valere per uguali quote sui canoni previsti nel contratto di locazione nei limiti previsti nei seguenti commi.
3. I contributi di cui ai commi 1, 2 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di Lit. 70.000.000; i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di Lit. 60.000.000 (elevati a 70.000.000 per le imprese sino a cinquanta dipendenti). I predetti limiti valgono anche cumulativamente, nel caso di contemporanea concessione per il medesimo progetto di contributi ad abbattimento tassi e concorsi a pagamento canoni.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sono finalizzati a ridurre l'incidenza percentuali del costo finanziario della locazione sul valore del bene. Ai fini del presente articolo si intende quale costo finanziario del contratto di leasing la differenza fra il valore della somma di tutti i canoni di locazione e il valore corrente del bene oggetto del contratto. L'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene è calcolato su base annua. I contributi regionali non potranno ridurre tale incidenza di una porzione del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della delibera di concessione dei contributi stessi superiore al:
a) cinquanta per cento per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11;
b) quaranta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8;
c) quarantacinque per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 8;
d) cinquanta per cento per i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 e relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 8. 5. I rapporti fra la Regione e società di leasing sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale. ".
Art. 3
Norma transitoria
1. Sono fatte salve e domande di ammissione ai benefici pervenute in attuazione della LR n. 9 del 1994. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano alle domande di contributo in corso di istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta deliberato l'impegno di spesa.
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 27 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romanga.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 dicembre 1994

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