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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 27

(già modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n. 21 in seguito abrogati commi 4, 7 e 9 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28)

Disciplina dell'attività contrattuale
1. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. I contratti devono aver termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.
3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
4. abrogato.
5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella deliberazione a contrattare.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora di tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a 10.329,14 Euro. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento della trattativa privata è subordinato alla mancata attivazione delle procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Può essere esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici di beni mobili o immobili. ...
7. abrogato.
8. La Regione può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
9. abrogato.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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