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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR n. 293 del 13 marzo 2009.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 L.R. 7 novembre 2012, n. 13, il presente articolo è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione a tutti gli enti del territorio regionale del sistema previsto dalla legge stessa.

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