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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

Art. 3
Indirizzi
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle aziende di trasporto pubblico locale, determina i criteri per la valutazione degli interventi, la definizione delle priorità, la concessione dei contributi, l'importo massimo dei costi ammessi a contributo, gli interventi finanziati direttamente dalla Regione.
2. La Regione attribuisce priorità di finanziamento agli interventi:
a) che sono compresi in accordi di programma stipulati fra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari dei contributi;
b) che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri Enti pubblici o da soggetti privati.

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