LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 12
Controllo di gestione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonchè per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei Servizi sanitari, la Regione si avvale di un' apposita struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica e amministrativa.
2. Con la legge regionale concernente la gestione economico - finanziaria e patrimoniale delle Aziende - Unità sanitarie locali ed ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui al comma 1.