LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 13
Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali
1. Per garantire un efficace sistema di relazioni istituzionale che consenta ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane di cooperare tra loro e con la Regione al processo di riordino e di qualificazione del Servizio sanitario in Emilia - Romagna, favorendo altresì la partecipazione consapevole delle Comunità locali, è istituita l'Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali.
2. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Province o loro delegati, dai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati e dai Sindaci o loro delegati ed è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Sanità e Servizi Sociali.
3. L'Assemblea, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di Sanità e Servizi Sociali, si riunisce una volta all'anno per esaminare l'andamento generale del Servizio sanitario regionale e per verificare i risultati conseguiti nell'anno precedente. A tali riunioni partecipano l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e l'Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali. L'Assemblea, limitatamente ai Presidenti delle Province o loro delegati, ai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati ed ai Sindaci che compongono le rappresentanze delle Conferenze dei Sindaci di cui al comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo di riordino, svolge altresì attività consultiva e concorre alla definizione di proposte e linee di indirizzo riferite:
a) ai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti l'ordinamento delle Unità sanitarie locali;
b) ai principali atti concernenti la programmazione sanitaria regionale;
c) ai criteri generali relativi alla distribuzione ed all' allocazione delle risorse finanziarie;
d) ai programmi generali concernenti l'integrazione delle attività socio - assistenziali con quelle sanitarie e le relative implicazioni finanziarie.