LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 14
Consulta provinciale per la sanità
1. In ogni Provincia, esclusa la Provincia di Bologna, è costituito un organismo denominato Consulta provinciale per la sanità.
2. La Consulta di cui al comma 1 è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato che la presiede, dagli Assessori provinciali alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Tutela ambientale, dai SIndaci o loro delegati dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale e dai Presidenti delle Comunità Montane ricomprese nel territorio stesso o loro delegati. Alle riunioni della Consulta provinciale per la sanità partecipano i direttori generali delle Aziende - Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere esistenti nel territorio provinciale ed il rappresentante dell'Università nelle province in cui esiste l'Azienda ospedaliera costituita a norma del comma 1 dell'articolo 5. La Consulta provinciale per la sanità ha sede presso l'Amministrazione provinciale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina la definizione di intese per l'attuazione degli obiettivi del Piano sanitario regionale;
b) esprime parere in merito alla individuazione dei Distretti secondo quanto previsto all'articolo 9;
c) formula proposte e indirizzi per la integrazione delle funzioni sanitarie e socio - assistenziali gestite dalle Aziende - Unità sanitarie locali per conto degli Enti locali;
d) formula proposte e indirizzi sulle modalità di integrazione delle funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione e controllo ambientale;
e) esprime pareri ed avanza proposta alla Giunta regionale sulla assegnazione delle risorse alle Aziende - Unità sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere.
3. Le Consulte provinciali per la sanità sono insediate per iniziativa dei Presidenti di ciascuna Provincia e di riuniscono almeno una volta all'anno.