LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 17
Adeguamenti del Piano sanitario regionale
1. Nei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo di riordino, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'adeguamento dei Piano sanitario regionale approvato con LR 9 marzo 1990, n. 15 uniformandolo, ove necessario, alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, definendo indirizzi, programmi d' intervento, criteri e modelli organizzativi funzionali agli obiettivi di riordino del Servizio sanitario regionale perseguiti con la presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le procedure di attuazione e di verifica del Piano sanitario regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, le Università dell'Emilia - Romagna partecipano alla elaborazione della proposta di adeguamento del Piano sanitario regionale nelle forme concordate con l'Assessorato regionale alla Sanità ed ai Servizi SOciali.
3. Gli accordi tra Università e Aziende ospedaliere che regolano l'attuazione dei protocolli d' intesa stipulati tra Regione ed Università a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino fanno parte integrante dei piani attuativi delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 5.